- Aumenti pensioni inabilità
- Pensione di invalidità: importo insufficiente
- Invalidi civili totali e benefici incrementativi
- Aumenti degli importi
Aumenti pensioni inabilità
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Le pensioni di inabilità sono destinate ad aumentare. Si tratta ormai di un dato assodato, anche alla luce delle intenzioni espresse dal legislatore nel D.L. Rilancio e nel Decreto Agosto, approvato "salvo intese" dal Governo. I maggiori interrogativi continuano a riguardare la tempistica di realizzazione, in quanto si renderà necessario anche l'intervento dell'INPS con apposite circolari (al momento non ancora emanate).
La nuova disciplina sta prendendo progressivamente forma, avendo il legislatore deciso in tempi assai brevi di adeguarsi per garantire quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 152/2020 (sotto allegata) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 22 luglio 2020.
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La Consulta ha dichiarato che "l'importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81, è innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale e non rispetta dunque il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro dall'art. 38, primo comma, della Costituzione".
Pensione di invalidità: importo insufficiente
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La pensione di invalidità, secondo i giudici, non è idonea a soddisfare nè la soglia del minimo "adeguato" riconosciuto dal secondo comma dell'art. 38 Cost., né dello stesso minimo vitale per far fronte alle esigenze primarie e minute della quotidianità, ossia alle pure esigenze alimentari, quale nucleo indefettibile di garanzie spettanti agli inabili totali al lavoro.
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Una conferma in tal senso giunge anche dalla semplice comparazione con gli importi riconosciuti per altre provvidenze, avvinte da analoga matrice assistenziale e prospettate come grandezze di raffronto, tra cui l'assegno sociale per gli ultrasessantasettenni, pari nel 2020 a 459,83 euro mensili, e il reddito di cittadinanza il cui ammontare corrisponde all'attualità ad euro 500 mensili, oltre euro 280 per eventuali voci accessorie.
Invalidi civili totali e benefici incrementativi
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La Consulta, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi sono concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni".
Secondo la Corte il requisito anagrafico di 60 anni previsto dalla norma citata appare "effettivamente irragionevole in quanto il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età".
Quanto alla rideterminazione dell'importo, la Corte rammenta che questa rimane affidata alla discrezionalità del legislatore, cui compete l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. Tuttavia, secondo i giudici, la misura della pensione di inabilità non potrebbe essere equiparata all'importo dell'assegno sociale, attesa l'eterogeneità strutturale e funzionale dei sussidi posti a confronto.
Ancora, la sentenza chiarisce che l'estensione del beneficio incrementativo agli invalidi civili è ovviamente subordinata alle "stringenti condizioni reddituali di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dello stesso art. 38 della legge n. 448 del 2001 e spetta nei limiti di cui alla lettera c) della medesima disposizione".
Aumenti degli importi
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In conclusione, l'aumento degli importi non sarà indiscriminato, ma previsto previsto per i soli invalidi civili totali (di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118/1971) che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non godano, in particolare, di redditi non superiori a una certa soglia.
Nessun cambiamento, dunque, per invalidi non al 100% o per coloro che abbiano redditi superiori a tale soglia, a meno che non si decida di adottare iniziative analoghe anche nei loro confronti. Inoltre, per espressa previsione della sentenza gli effetti temporali del decisum valgono "ex nunc" ovvero decorrono solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il D.L. Rilancio, all'art. 89-bis, si è provveduto a istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, che servirà ad aumentare le pensioni di invalidità.
Una conferma giunge anche a seguito dell'approvazione dell'atteso decreto agosto. In conferenza stampa il premier, Giuseppe Conte, ha confermato le novità per quanto riguarda le pensioni di invalidità, il cui aumento è stato previsto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto gli attuali importi inadeguati a garantire il minimo vitale.
"Aumentiamo le pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione. Si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per tredici mensilità", ha detto Conte.
Scarica pdf Corte Costituzionale, sentenza n. 152/2020